Industria 4.0 e iper-ammortamento 2026/2028

Industria 4.0 iperammortamento novanotio

Con la legge di bilancio numero 199 del 30 Dicembre 2026 è stato introdotto, su un orizzonte triennale, il regime di iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Gli interventi ammissibili riguardano le seguenti categorie di beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028:

  • investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegato IV e allegato V della legge di bilancio 199 del 30 Dicembre 2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, ovvero:
    • moduli fotovoltaici con celle, ((gli uni e le altre)) prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
    • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

La maggiorazione delle quote di ammortamento è suddivisa nei seguenti scaglioni:

  • del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro

Entro il 30 Gennaio 2026 saranno stabilite con decreto del MIMIT le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto